06-08-2024
Pignoramento presso terzi su stipendio
Inammissibilità del reclamo avverso lordinanza di sospensione
Una società -di rilievo nazionale- di recupero crediti per conto di enti pubblici procedeva al pignoramento presso terzi sullo stipendio di un Nostro assistito ai sensi dellart. 72-bis del DPR 602/1973 (cd. esecuzione esattoriale). Il giudice, a seguito di Nostra opposizione allesecuzione, pronunciava ordinanza di sospensione della procedura esecutiva assegnando termine alle parti per lintroduzione del giudizio di merito. Avverso questa ordinanza la società di recupero crediti proponeva reclamo al Collegio. Il Collegio accoglieva integralmente la Nostra eccezione di inammissibilità del reclamo affermando che - la proposizione del reclamo non interrompe (né sospende) il decorso del termine assegnato dal giudice per lintroduzione del giudizio di merito, - quindi se il giudizio di merito non viene introdotto nel termine assegnato dal giudice, il processo esecutivo si estingue come previsto dallart. 624, comma 3, cpc, - con la ulteriore conseguenza che viene di fatto a consumarsi linteresse alla proposizione del reclamo.