A procedura esecutiva ormai quasi conclusa interveniva un nuovo creditore in luogo delloriginario creditore procedente, pertanto si chiedeva al giudice di sospendere la procedura in quanto il nuovo creditore non aveva fornito prova della effettiva titolarità del credito. Il giudice non concedeva la sospensione, quindi il custode giudiziario fissava laccesso coatto allimmobile per eseguire lo sfratto. Allora si riteneva di impugnare lordinanza del giudice con reclamo al collegio che, però, fissava ludienza per la comparizione delle parti a circa tre mesi. Considerata lurgenza di evitare lo sfratto si decideva di fare istanza al collegio perché sospendesse la procedura prima della comparizione delle parti (cd. sospensione inaudita altera parte). Il presidente del collegio investiva della decisione la presidenza del tribunale che, a sua volta, delegava il presidente del collegio per lassunzione della decisione. Con decreto (allegato) il collegio condivideva le argomentazioni proposte e sospendeva la procedura esecutiva.